|
Nel 1971,
in pieno clima di festeggiamenti per il bicentenario della ricostruzione
di Servigliano, Vincenzo Antonelli e Carlo Tomassini prendono in esame
la pergamena (rinvenuta negli archivi comunali) con la quale si definì
la transazione per i confini tra il Comune di Santa Vittoria in Matenano
e quello di Servigliano nel piano di San Gualtiero. Il documento, vergato
in latino e siglato il 16 giugno 1450, segnerà il prosieguo del
Torneo Cavalleresco. La lettura e la traduzione della pergamena sono
opera di Carlo Tomassini +
Gesù Salvatore degli uomini Nel nome
di Dio. Amen. Nell’anno 1450, indizione 13a, al tempo di sua
santità nostro Signore Nicolò per divina provvidenza Papa
V, il giorno 16 del mese di giugno, dopo convocato ieri, per oggi, il
Consiglio pubblico generale del comune e degli uomini della terra di
Santa Vittoria a mezzo del pubblico banditore comunale Crescenzio Vanni
su ordine del nobile e illustre Tomasso de Spiccolis di Ancona, dottore
in legge, podestà onorevole della terra di Santa Vittoria in
base alla delibera dei priori sanvittoriesi, rispettabili signori Nicola
di ser Bonaccorsi, ser Saladino Vanni, Pasquale Masi, Sante Rigogliosi,
Angelo Vanni, Benedetto di Sante Nicolucci, al suono della campana ed
a voce del banditore, nella sala grande del palazzo di detto comune,
secondo l’usanza, nel consiglio riunito ed adunato in maggioranza
ed in numero sufficiente, il podestà ed i priori predetti con
la presenza, il consenso e la volontà di tutto il consiglio generale,
anche con la presenza e la volontà del podestà e dei priori,
tutti d’accordo, consenzienti, di unanime volontà concordi
chiedendo ai magnifici signori priori fermani di trovarsi filiamente,
decisero, stabilirono, decretarono e ordinarono legittimamente per il
Comune di Santa Vittoria in ogni miglior modo, metodo, diritto e forma
con cui più occorra giuridicamente, che l’illustre signor
ser Antonio Marini da S.Vittoria sia vero e legittimo procuratore, sindaco,
nunzio sicuro, speciale, agente, facente, o quale meglio giuridicamente
può dirsi e ritenersi, (sindaco) del comune di S.Vittoria, di
cisacuno e di tutti loro e per ciascuno di loro, affinché dia,
ceda, conceda ai signori priori fermani tutto il territorio che il comune
di S.Vittoria ha e può avere nel Piano di San Gualtiero, e ogni
diritto, ogni azione reale e personale, utile, giudiziaria o mista che
il comune di Santa Vittoria ha o può avere nel Piano di San Gualtiero,
facendo rogito notarile, con l’impegnativa dei beni del comune
e con l’aggiunta di pene e con le altre clausole, cautele giuridiche
necessarie ed opportune, a parere del sapiente predetto sindaco, tanto
che abbia valore giuridico di “Buoni Uomini”; inoltre
affinché dichiari i confini, i limiti o termini tra il Comune
di Servigliano ed il Comune di S.Vittoria, faccia transazione e composizione
nel modo, nella forma e nell’ordine con cui si verrà a
dichiarare, concludere, transare e comporre per mezzo del sindaco insieme
con i predetti signori priori fermani, e del sindaco o sindaci del Castello
di Servigliano sotto qualunque forma ed accezione di vocaboli, come
meglio sembrerà e piacerà. Parimenti
annulli, abolisca, renda vani tutti i singoli processi, le condanne
fatte e inflitte o emanate per mezzo del podestà della terra
di S.Vittoria, sino ad oggi, contro qualunque persona o uomo sia della
città di Fermo che nel suo comitato, in occasione, per causa
o a titolo di qualsiasi malefatta, crimine, eccesso e delitto sinora
commessi in qualunque modo o di qualsiasi tipo appaiono, processi che
per la presente legge siano considerati vani, cancellati, annullati,
tolti. D’altra
parte i predetti magnifici signori priori della città di Fermo
aboliscano, annullino, cancellino, tolgano, rendano vani tutti i singoli
processi istituiti per mezzo del podestà e del capitano della
città di Fermo o di altri ufficiali della stessa città,
parimenti le sentenze, le condanne personali, pecuniarie o miste emanate
sopra detti processi in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi
malefatta, crimine o eccesso e delitto sinora commessi in qualsiasi
modo e di qualsiasi tipo appaiono sino al giorno di oggi contro gli
uomini, le persone della terra di Santa Vittoria e contro gli abitanti
di essa. Tali processi e sentenze e condanne personali, pecuniarie o
miste, siano considerati vani, cancellati, annullati e tolti del tutto,
tanto che nessuno che sia della terra di Santa Vittoria o vi abiti,
possa essere in qualunque modo molestato, infastidito, turbato, catturato
o imprigionato realmente o personalmente per tali fatti o per qualcuno
di essi. Inoltre
in generale faccia, ponga termine, pattuisca, concordi, concluda ogni
particolare atto che sarà utile, necessario e opportuno riguardo
a tali atti, a qualsiasi di essi e tutto quello che gli stessi costituenti
possono fare, dire, concludere e concordare come presenti di persona,
anche qualora fossero cose tali da richiedere menzione speciale e non
rientrassero sotto i vocaboli generici. E di quanto
prima detto si deve far fare pubblico istrumento a parere sapiente di
colui o di coloro cui interessa con le promesse, le clausole e le cautele
giuridicamente necessarie ed opportune, dando e concedendo a loro sindaco
un mandato pieno, libero, speciale e generale con amministrazione piena,
libera, speciale e generale; promettendo di considerare ratificato,
accettato e stabilito in perpetuo ogni atto e tutto ciò che sarà
fatto per mezzo del loro sindaco sotto ipoteca ed obbligazione di tutti
i beni del predetto comune. Inoltre
essi costituenti, volendo esonerare il loro predetto sindaco da ogni
obbligo di dover soddisfare, come persone pubbliche, esonerandolo, promisero
a me cancelliere sottoscritto, Antonio, stipulando ed accettando da
parte a nome di tutti coloro cui interesserà o potrà interessare
in futuro, (promisero) di trattenersi nei confronti del sindaco da ogni
azione giudiziaria e giudicando proscioglierlo in ogni clausola di deliberato
per cui gli stessi costituenti si sono dichiarati fideiussori sotto
l’ipoteca e l’obbligazione già espresse. Redatto
nella terra di Santa Vittoria nel palazzo comunale, nella sala grande
di tale palazzo posto ivi a confine da un lato con la casa di Matteo
D’Antonio, dall’altro lato con la casa di ser Antonio
di ser Colucci, ed altri confini. Sono presenti e considerati testimoni
chiamati e richiesti per quanto sopra espresso: ser Giacomo di... da
Castignano, milite associato al signor podestà; Marco di Ser
Antonio, illustre dottore in legge; ser Iancolao di mastro Nicola; ser
Battista di Pietro e molti altri di Santa Vittoria, oltre al numero
del già detto consiglio. + (Sigillo
notarile) Io Antonio fu Matteo Torci di Monte Santa Maria in Lapide,
notaio pubblico d’autorità apostolica, al presente cancelliere
del comune e degli uomini di Santa Vittoria fui presente e richiesto
di scrivere, scrissi ed apposi il mio consueto sigillo. |
|